La posta dei lettori

 

 

Il materiale informativo che vi proponiamo di seguito ci è stato inviato dall'"Osservatorio della Società dei Liberi", che ringraziamo.

 


 

Il Disegno di legge contro la "manipolazione mentale" in discussione al Senato è pericoloso

Giovedì 23 giugno il Senato ha rinviato a martedì 28 giugno la discussione del Disegno di Legge 1777-Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale, approvato dalla Commissione Giustizia del Senato il 4 marzo 2004. Il Prof. Massimo Introvigne del CESNUR allerta sulla pericolosità di questo testo legislativo, che appare veramente come una mina vagante in balia del clima culturale dominante!

 

Dossier:

1. Si fa presto a dire setta. Perché stiamo approvando una legge liberticida di Massimo Introvigne
2. FAQ sul lavaggio del cervello e la manipolazione mentale di Massimo Introvigne
3. Lettera aperta contro il disegno di legge sulla manipolazione mentale
4. Testo del Disegno di Legge 1777- Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale

 

1. Si fa presto a dire setta. Perché stiamo approvando una legge liberticida

di Massimo Introvigne

Il disegno di legge contro la "manipolazione mentale" in discussione al Senato è pericoloso. Per questo ho lanciato un appello sottoscritto da 40 sociologi e storici della religione tra cui figurano i più noti specialisti italiani dello studio delle "sette" e dei nuovi movimenti religiosi e i presidenti e segretari delle maggiori associazioni accademiche internazionali che studiano le religioni (Rodney Stark, David Bromley, Karel Dobbelaere). La legge costituisce un pericolo per la libertà religiosa di tutte le organizzazioni sgradite a lobby pronte a denunciarle, e che eventualmente trovino giudici disposti a dare loro ascolto, siano queste organizzazioni parte di nuove o di antiche tradizioni religiose. La questione è delicata, e va esaminata con pacatezza e con un occhio ai precedenti stranieri. Spesso si crede che le leggi contro la "manipolazione mentale" colpiscano solo le cosiddette "sette" o i "maghi", e che non ci siano rischi, per esempio, per gruppi e movimenti cattolici. Dal momento però che non esistono nozioni condivise nella comunità accademica di "setta" e di "manipolazione mentale", come un’amplissima letteratura specialistica da tempo ribadisce; e che Stati e giudici laici non possono evidentemente fare distinzioni fra i movimenti in base alle loro dottrine, o alla relazione con Chiese o religioni maggioritarie o minoritarie, questi rischi sono del tutto reali. Naturalmente il semplice fatto che la legge minacci la libertà delle minoranze religiose ne giustifica la critica. Il rischio concreto è che la legge, beninteso contro le intenzioni dei suoi promotori, minacci anche organizzazioni e movimenti cattolici le cui idee e pratiche non si conformano alla cultura dominante. E l’esperienza internazionale dimostra che il rischio è tutt’altro che teorico.
Il codice penale spagnolo ha una norma contro "l’alterazione o il controllo della personalità" (art. 515, n. 3). Il Juzgado de Primera Instancia n. 42 de Barcelona con sentenza del 9 febbraio 1996 ha criticato, in una sentenza molto severa, la nozione di "controllo della personalità" sotto il profilo sia empirico sia costituzionale in un caso in cui era coinvolta l’associazione anti-sette AIS. La stessa associazione AIS (di impostazione aggressivamente laicista, e che gode dell’appoggio di ambienti politici di qualche rilievo in Catalogna) ha ripetutamente attaccato l’Opus Dei e ha diffuso e diffonde diversi volumi in cui sostiene che l’Opus Dei usa la "alterazione o controllo della personalità". Recentemente ha proposto gli stessi attacchi anche contro i Legionari di Cristo.
In Francia il rapporto parlamentare del 1996 "Les Sectes en France" contiene una contestatissima lista di 172 "sette pericolose" in cui figurano gruppi cattolici tra cui l’Office Culturel de Cluny, quest’ultimo un movimento riconosciuto in diverse diocesi francesi. Vari vescovi francesi hanno protestato. Al di là della lista, la politica anti-sette francese riconosce ad associazioni anti-sette di impostazione laicista (ADFI e CCMM) il ruolo di "ausiliarie" della "lotta anti-sette" del governo, e con la citata legge contro le "sette" la "manipolazione mentale" del 30 maggio 2001 (a suo tempo vivamente criticata anche dalla Civiltà Cattolica) a queste associazioni attraverso l’introduzione di un nuovo articolo 2/11 nel Codice di procedura penale è stato riconosciuto il diritto di costituirsi parte civile contro gruppi accusati di praticare la "manipolazione mentale". L’ADFI e il CCMM utilizzano una nozione di "setta" ancora più vasta di quella del rapporto del 1996 e le loro pubblicazioni, o pubblicazioni da loro diffuse e raccomandate, attaccano regolarmente, fra gli altri, l’Opus Dei e comunità del Rinnovamento nello Spirito. Quanto a quest’ultimo, agli attacchi che accusano sue comunità di praticare la "manipolazione mentale" ha risposto nel 1996 un duro documento della Conferenza episcopale francese.
Il rapporto parlamentare belga sulle "sette" del 1997, influenzato da quello francese, ha in appendice una lista di "sette pericolose" accusate di praticare la "manipolazione mentale" che comprende la Comunità di Sant’Egidio, l’Opus Dei, il Rinnovamento nello Spirito e l’Oeuvre (una comunità belga di cui fanno parte tra gli altri l’eminente storico delle religioni padre Julien Ries e funzionari di congregazioni romane). Le veementi proteste dei vescovi cattolici hanno fatto sì che il Parlamento, votando il rapporto, dichiarasse di non volere con questo voto approvare anche la lista, ma questa è stata comunque pubblicata con il rapporto ed è alla base per esempio della decisione di consigli comunali e catene alberghiere di negare a tutti i gruppi inclusi nella lista l’uso di sale pubbliche.
Negli Stati Uniti il governo non incoraggia le campagne contro le "sette" e la categoria di "manipolazione mentale" non è accettata dalla giurisprudenza maggioritaria, ma le associazioni anti-sette private (in contatto con quelle europee, di cui sono peraltro più moderate) includono nelle loro pubblicazioni dove si parla di gruppi che praticherebbero la "manipolazione mentale" comunità del Rinnovamento nello Spirito, l’Opus Dei e i Legionari di Cristo.
In Italia una delle associazioni che più si batte a favore del disegno di legge sulla "manipolazione mentale", la FAVIS, propaganda sul suo sito il libro di Gordon Urquhart "Le armate del Papa. Focolarini, Neocatecumenali, Comunione e Liberazione. I segreti delle misteriose e potenti nuove sette cattoliche" (Ponte alle Grazie, Firenze 1996), il cui titolo non fa precisamente mistero di quali gruppi intenda accusare di essere "sette" che praticano la "manipolazione mentale". D’altro canto, nella nostra memoria collettiva italiana la sentenza della Corte costituzionale del 1981 che ha eliminato il reato di plagio è collegata al caso del filosofo comunista Aldo Braibanti. Ma in realtà la sentenza non è intervenuta sul caso Braibanti, ma su quello del sacerdote cattolico carismatico don Emilio Grasso accusato da alcuni genitori di "plagiare" i figli.
La nostra opposizione al disegno di legge contro la manipolazione mentale non deriva dal desiderio di difendere questo o quello specifico movimento o associazione. La legge è sbagliata, inutile e pericolosa in via generale, e minaccia la libertà religiosa di tutti i cittadini, cattolici o non cattolici.

Il Foglio, 23 giugno 2005

 

2. FAQ sul lavaggio del cervello e la manipolazione mentale

di Massimo Introvigne

In Italia si discute un progetto di legge che vuole punire le "pratiche di condizionamento della personalità", in pratica la manipolazione mentale o lavaggio del cervello, con un’aggravante se queste pratiche sono poste in essere da gruppi che "sfruttano la dipendenza psicologica" delle persone, le cosiddette "sette". È vero che la maggior parte degli specialisti accademici di "sette" o nuovi movimenti religiosi sono contrari?

Sì, la stragrande maggioranza. Un appello in questo senso è stato sottoscritto dai più noti specialisti italiani e dai presidenti o segretari delle maggiori organizzazioni internazionali che riuniscono i sociologi e gli storici delle religioni. Lo stesso era avvenuto in occasione dell’approvazione della legge francese del 2001, cui la normativa proposta in Italia per molti versi si ispira. Certo, esistono nel mondo accademico internazionale anche studiosi con posizioni diverse, ma sono un’esigua minoranza, anzi si contano sulle dita di una mano.

Perché si dovrebbe credere agli studiosi accademici e non alle "vittime delle sette", che in gran numero si fanno sentire per appoggiare il progetto di legge?

Per cinque buoni motivi. (1) Le cosiddette "sette" funzionano come porte girevoli: molti entrano ma molti escono. Gli ex-membri di movimenti religiosi controversi sono milioni. Le centinaia o anche migliaia che protestano non costituiscono dunque un campione rappresentativo. Studi scientifici dimostrano che anche nei gruppi più discussi oltre l’85% degli ex-membri non assume una posizione militante ostile al movimento che ha lasciato, ma rifluisce semplicemente nella vita sociale ordinaria, riconoscendo quando è intervistato aspetti positivi e negativi della sua passata esperienza. (2) Il campione di coloro che protestano è auto-selezionato: sono solo loro, e non la grande maggioranza di ex-membri schierata su posizioni diverse, a farsi sentire, inviare E-mail, contattare parlamentari. (3) Peggio, il campione è selezionato da associazioni "anti-sette" che hanno una loro precisa agenda pregiudizialmente ostile ai gruppi da loro definiti "sette" in genere. (4) Nessuno si farebbe un’idea della Chiesa cattolica sentendo soltanto gli ex-preti che hanno lasciato il sacerdozio (o quella minoranza di ex-preti che protesta contro la Chiesa, perché anche in questo caso molti rifluiscono semplicemente nella vita sociale senza assumere atteggiamenti militanti), o di un senatore divorziato fidandosi solo dell’opinione della ex-moglie. (5) Anche nei casi – certamente esistenti – in cui le "vittime" riferiscono fedelmente abusi reali, non è detto che le loro opinioni su come contrastarli siano più autorevoli di quelli di esperti dotati delle necessarie competenze professionali. Una vittima del terrorismo merita certo simpatia, e può descrivere in modo fedele la sua sofferenza, ma non è necessariamente autorevole quando propone ricette anti-terrorismo.

Dunque ammettete l’esistenza di abusi e violenze reali, dai maghi truffatori alle Bestie di Satana? E di fronte a questi orrori, come non essere favorevoli a una legge contro le sette e la manipolazione mentale?

Li ammettiamo certamente. Nel caso delle Bestie di Satana o di truffatori televisivi siamo in presenza di reati ovvi, già previsti e puniti dal Codice penale: omicidi, violenze, truffe, circonvenzione. Infatti i tribunali hanno condannato i responsabili senza bisogno di una legge sulla manipolazione mentale. Anzi, sarebbe stato assai più difficile condannare le Bestie di Satana o questo o quel santone o mago televisivo truffatore con un’imputazione vaga di "condizionamento della personalità" che non per reati molto concreti e precisi come l’omicidio, la violenza carnale o la truffa. Che sia così lo prova l’esperienza straniera: ci sono più condanne di santoni, maghi e presunti "guru" colpevoli di reati comuni in Germania e Svizzera – dove non c’è una legge contro la manipolazione mentale, anzi commissioni nominate dai Parlamenti hanno raccomandato di non adottarla – che non in Francia e in Spagna, dove rispettivamente dal 2001 e dal 1994 sono state introdotte norme simili a quella che si vuole introdurre in Italia, ma le condanne sono state rarissime.

Se l’esperienza straniera dimostra che queste leggi non servono, perché dite nello stesso tempo che sono pericolose per la libertà religiosa?

Perché le leggi che creano reati vagamente definiti e su cui bravi avvocati e consulenti possono discutere all’infinito sono mine vaganti in balia del clima culturale dominante. Possono essere usate contro qualunque gruppo impopolare. Spesso sono forti con i deboli e deboli con i forti. In Spagna e in Francia sono state applicate contro gruppi piccolissimi e non in grado di permettersi grandi avvocati, mentre maghi a pagamento miliardari e gruppi più grandi e meglio difesi sono sfuggiti a ogni imputazione.

Ma le "sette" non sono religioni… Perché parlate di libertà religiosa?

La nozione di "setta" nasce nella sociologia delle religioni per identificare un gruppo religioso dove la maggioranza dei membri non è nata, ma vi ha aderito in età adulta. Secondo i sociologi che hanno usato per primi – fra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento – questa nozione di "setta" il cristianesimo delle origini era una "setta", che è poi diventata "Chiesa" dopo un paio di secoli. Come si vede, la nozione non comportava nessun giudizio di valore negativo. Oggi non è più così. "Setta" è nell’accezione comune un gruppo "pericoloso". Ma la nozione è ambigua. Si può intendere come "setta pericolosa" un gruppo che commette reati previsti dal diritto comune (omicidi, truffe, violenze). Oppure si può dire che "setta" è chi diffonde idee e pratiche talmente assurde che soltanto tramite la "manipolazione mentale" qualcuno può davvero essere convinto all’adesione. Qui scatta il pericolo per la libertà religiosa, perché quali idee siano "assurde" può essere diversamente valutato a seconda dei pregiudizi ideologici di chi giudica. La proposta di legge parla di persuasione a compiere atti "gravemente pregiudizievoli". Ma in base a quali criteri un atto è definito "pregiudizievole"? Per un laicista, l’atto della suora di Madre Teresa di Calcutta che rischia la vita per assistere un malato contagioso terminale in India, che morirà comunque, è certo "gravemente pregiudizievole". E infatti non è mancata una letteratura che a suo tempo ha accusato Madre Teresa di praticare il "lavaggio del cervello": come altrimenti avrebbe potuto convincere buone ragazze borghesi di New York o di Roma ad andare a pulire i malati terminali per le strade di Calcutta?
In verità la distinzione fra "sette" e "religioni" (o fra religioni "vere" e "pseudoreligioni") è del tutto soggettiva. La Chiesa cattolica è spesso accusata di essere "una setta" da gruppi protestanti fondamentalisti… e viceversa.

Ma non tutti sono Madre Teresa: non è forse vero che c’è chi si proclama Dio Padre Onnipotente per estorcere milioni ai seguaci o violentarli?

Qui occorre una distinzione rigorosa, che va al cuore del tema della libertà di religione e di opinione. Se qualcuno truffa, ammazza o violenta le persone non può nascondersi dietro lo scudo della libertà religiosa per sfuggire alla puntuale applicazione delle leggi sulla truffa o sui diversi tipi di atti violenti. Queste leggi ci sono già. Chi vuole introdurre il reato di manipolazione mentale vuole colpire chi non truffa, violenta o uccide nessuno ma induce i suoi seguaci a credere a dottrine che i promotori della legge considerano tanto assurde da potere essere abbracciate solo a causa di un "lavaggio del cervello". A queste dottrine – come altri fanno per altre che invece sono socialmente approvate – i seguaci doneranno importanti somme di denaro, gran parte del loro tempo o magari tutta la loro vita. Chi fino a ieri era un professionista o una studentessa da domani condurrà una vita monastica o missionaria in condizioni di grande disagio. Il problema è come decidere quali di queste scelte sono "assurde" – quindi spiegabili solo con il "lavaggio del cervello" – e quali invece "normali". Molti sarebbero d’accordo con l’affermare che la scelta delle suore di Madre Teresa è accettabile e anzi sublime, e quella di chi va a vivere in India come missionario di un santone accusato di pedofilia è "assurda". Ma non tutti. Madre Teresa, come si è visto, fu accusata di praticare il lavaggio del cervello, e il santone ha i suoi difensori che assicurano che è ingiustamente calunniato. Vogliamo veramente trasformare i giudici in teologi e fare decidere da loro quali dottrine sono "assurde" e quali "normali"?

Ma la legge non si occupa delle dottrine. Condanna solo le pratiche di condizionamento della personalità…

In teoria. In pratica quali scelte siano "libere" e quali siano frutto di "pratiche di condizionamento della personalità" non può essere valutato a priori, ma solo a posteriori esaminando le scelte stesse. Se la scelta è giudicata accettabile da chi è chiamato a giudicare, si dirà che è libera; se è considerata inaccettabile, si dirà che deriva da un "condizionamento della personalità" perché nessuno liberamente accetterebbe certe idee o certe pratiche "assurde".

Ma non c’è una nozione oggettiva di "lavaggio del cervello" o "condizionamento della personalità", che si può definire prescindendo dalle dottrine?

No. Il tema del "condizionamento" nasce storicamente da un problema che si poneva agli studiosi tedeschi, molti dei quali erano marxisti, al momento dell’ascesa di Hitler. Com’era possibile che non solo – come avrebbe previsto il loro marxismo un po’ rigido – i borghesi, ma anche molti "proletari", diventassero nazisti? Utilizzando la nascente psicoanalisi, e combinandola con alcuni elementi della critica marxista della cultura, alcuni rispondevano che i "proletari" non diventavano nazisti liberamente, ma erano vittima di una manipolazione mentale da parte dei "pifferai magici" del nazismo. Dopo la guerra, e dopo che molti di questi studiosi tedeschi si erano trasferiti negli Stati Uniti, la stessa teoria fu applicata al comunismo. Il comunismo – si disse – è una dottrina talmente assurda che nessuno potrebbe abbracciarla liberamente; chi lo fa è vittima delle tecniche inventate in Russia e in Cina di "lavaggio del cervello", un’espressione coniata nel 1950 dall’agente della CIA Edward Hunter (1902-1978). Verso la fine della Guerra fredda, il tema del "lavaggio del cervello" fu ripreso da psichiatri e psicologi ostili alla religione per attaccare il fervore religioso in genere: i primi attacchi furono portati contro i protestanti evangelical e i cattolici dallo psichiatra laicista inglese William W. Sargant (1907-1988). Anche qui lo schema era lo stesso: nel mondo moderno certe idee religiose sono così "assurde" che l’adesione si spiega solo con il lavaggio del cervello. Più tardi, rendendosi conto che l’attacco alla religione in genere mirava a un bersaglio troppo grosso, fu soprattutto la controversa psicologa americana Margaret T. Singer (1921-2003) a restringerne l’applicazione alle "sette". Ma rimaneva il ragionamento circolare: quali gruppi sono "sette"? Quelli che praticano il "lavaggio del cervello". Come sappiamo che praticano il "lavaggio del cervello"? Perché sono "sette", cioè le loro idee e pratiche sono così bizzarre da non essere spiegabili con un’adesione libera.

Ma queste teorie non hanno un loro posto rispettabile nella letteratura accademica?

Distinguiamo. La versione rozza, quella che sosteneva la propaganda anticomunista della CIA negli anni 1950, non appartiene certamente al mondo della scienza. Oggi nessuno userebbe più, come invece faceva nel 1953 l’allora direttore della CIA Allen Welsh Dulles (1893-1969), l’esempio del fonografo: nel cervello c’è un disco e i comunisti hanno semplicemente imparato a toglierlo e a cambiarlo. La versione più sofisticata – legata a nomi come Robert Lifton o Edgar Schein – può essere diversamente apprezzata a seconda delle opinioni che ciascuno può avere sulle teorie psicoanalitiche da cui ampiamente deriva. In ogni caso, questa versione più sofisticata non usa più da decenni l’espressione "lavaggio del cervello" e non sostiene che il "condizionamento della personalità" funzioni in modo "magico" o automatico, né che possa essere "isolato" prescindendo dalle dottrine al cui servizio si pone. In breve, la versione più "rispettabile" della teoria del condizionamento non può essere usata per definire reati. La legge deve essere per sua natura generale, e questa versione sostiene che ogni caso è particolare, e richiede un esame del contesto e delle dottrine. In realtà l’impianto ideologico che soggiace alla proposta italiana, come alla legge francese, è ancora quello ingenuo "della CIA" secondo cui sarebbe davvero possibile "lavare" i cervelli. Ma questa è un’impostazione teorica smentita da centinaia di studi empirici e del tutto screditata.

I movimenti cattolici "onesti" non hanno niente da temere dalla legge, giusto?

Sbagliato. Tutto dipende da chi denuncia e chi giudica. Per alcuni, tanto più in un certo clima culturale dove ritornano scontri e anticlericalismi, anche la scelta di dedicare la propria vita, o di donare forti somme di denaro, a un’organizzazione cattolica giudicata eccessivamente "rigorosa" per il clima culturale dominante può apparire "assurda" e tale da implicare necessariamente una manipolazione mentale. L’esperienza straniera insegna: gruppi come l’Opus Dei, i Legionari di Cristo, o il Rinnovamento nello Spirito, sono stati fra i più accusati in Francia, in Spagna e altrove di praticare il "condizionamento della personalità" dai movimenti anti-sette. In Italia una delle associazioni che più si batte a favore del disegno di legge sulla "manipolazione mentale", la FAVIS, propaganda sul suo sito il libro di Gordon Urquhart Le armate del Papa. Focolarini, Neocatecumenali, Comunione e Liberazione. I segreti delle misteriose e potenti nuove sette cattoliche (Ponte alle Grazie, Firenze 1996), il cui titolo non fa precisamente mistero di quali gruppi intenda accusare di "manipolazione mentale". D’altro canto, nella nostra memoria collettiva la sentenza della Corte Costituzionale del 1981 che ha eliminato il reato di plagio è collegata al caso del filosofo comunista Aldo Braibanti. Ma in realtà la sentenza non è intervenuta sul caso Braibanti, ma su quello del sacerdote cattolico carismatico don Emilio Grasso accusato da alcuni genitori di "plagiare" i figli. Alla fine degli anni 1970 un fervore cattolico di tipo carismatico poteva apparire "assurdo", tipico frutto del "lavaggio del cervello". Oggi i carismatici cattolici nel mondo sono sessanta milioni.

Ma, appunto, la sentenza del 1981 della Corte Costituzionale che ha abolito il plagio non ha lasciato un vuoto legislativo?

Chissà come abbiamo fatto a sopravvivere a un vuoto legislativo durato ventiquattro anni! No: la sentenza del 1981 – basta leggerla – non ha criticato quella legislazione sul plagio invitando il Parlamento ad approvarne un’altra, ma ha sostenuto che il "plagio", così come veniva inteso allora ed è inteso oggi dai sostenitori del disegno di legge, è un reato immaginario, un escamotage per proscrivere idee impopolari o sgradite. Non potendo per ovvie ragioni costituzionali attaccare le idee, si afferma che idee così strane possono raccogliere aderenti solo grazie al "plagio" o al "lavaggio del cervello", e si dice che sono queste tecniche – non le idee – che si vogliono incriminare. La Corte Costituzionale aveva bene inteso nel 1981 che si trattava, appunto, di un modo di incriminare le idee. Le sue argomentazioni rimangono perfettamente valide oggi, e dovrebbero indurre chiunque abbia a cuore la libertà a schierarsi contro qualunque tentativo di reintrodurre il plagio nella nostra legislazione.

http://www.cesnur.org/2005/brainwash_03.htm

 

3. Lettera aperta contro il disegno di legge sulla manipolazione mentale

Egregio Presidente Ciampi,
Egregio Presidente Berlusconi,
Egregio Vice-Presidente Fini,

L’Italia è stata per anni riconosciuta come uno dei paesi del mondo più favorevoli alla libertà religiosa. Sembra che ora la situazione stia cambiando.
Il 4 marzo scorso la Commissione Giustizia del Senato ha approvato un disegno di legge che introduce nel Codice penale un nuovo articolo 613-bis, che crea il reato di "manipolazione mentale" e prevede che "chiunque mediante tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione praticate con mezzi materiali o psicologici, pone taluno in uno stato di soggezione continuativa tale da escludere o da limitare grandemente la libertà di autodeterminazione è punito con la reclusione da due a sei anni", con pene ancora aumentate "se il fatto è commesso nell'ambito di un gruppo che promuove o pratica attività finalizzate a creare o sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano". Sappiamo bene che la Corte Costituzionale italiana nel 1981 ha dichiarato incostituzionale una norma analoga relativa al "plagio". Consideriamo quella sentenza della Corte Costituzionale di rilievo internazionale e estremamente saggia.
Siamo studiosi che si sono occupati di minoranze religiose, di nuovi movimenti religiosi e delle cosiddette "sette" per molti anni, anche se da prospettive fra loro diverse. Ci rendiamo conto che in Italia c’è una preoccupazione del tutto legittima nei confronti delle attività illegali di un piccolo numero di movimenti religiosi, e delle frodi perpetrate da "operatori dell’occulto" di vario genere. Secondo la nostra esperienza, tuttavia, questi abusi sono colpiti in modo molto più efficace attraverso la puntuale applicazione delle leggi ordinarie che puniscono i reati comuni.
Al contrario, leggi speciali contro le "sette" mettono in pericolo la libertà religiosa di tutti i cittadini. Dal momento che non c’è neppure una definizione condivisa di "setta", queste leggi possono colpire anche movimenti che operano all’interno delle Chiese maggioritarie. Sulla base della nostra esperienza, riteniamo che il lavaggio del cervello o la manipolazione mentale la cui pratica è attribuita a certi movimenti religiosi non costituiscano categorie accettate o accettabili dalla comunità scientifica. Né crediamo che sia veramente possibile distinguere chiaramente fra un processo di conversione lecito e "tecniche di suggestione" illegali. Troppe volte abbiamo constatato come categorie spurie quali quelle di manipolazione mentale, plagio o lavaggio del cervello siano state usate per discriminare certi tipi di idee, proclamando che si tratta di idee talmente "strane" che solo una persona "manipolata" può essere indotta a professarle. La discriminazione contro le idee, non importa quanto bizzarre e impopolari, è una tentazione cui le nostre democrazie dovrebbero essere capaci di resistere.
Con il dovuto rispetto, vi chiediamo di fare il possibile, nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali, per prevenire l’approvazione di una legge che danneggerebbe seriamente l’immagine internazionale dell’Italia e la farebbe includere nella lista di quei paesi dove la libertà religiosa non è pienamente protetta.

Con osservanza,

Massimo Introvigne
Direttore, CESNUR, Torino

PierLuigi Zoccatelli
Vice-Direttore, CESNUR, Torino

Andrea Menegotto
Coordinatore regionale del CESNUR, Milano

Giorgio Bouchard
Già Presidente della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia

Enzo Pace
Università di Padova

Domenico Maselli
Università di Firenze

Luigi Berzano
Università di Torino

Maria Immacolata Macioti
Università di Roma "La Sapienza"

Clemente Lanzetti
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Fanny Cappello
Università di Bologna

Veronica Roldán
Università Roma Tre

J. Gordon Melton
Institute for the Study of American Religion, Santa Barbara (California)

Eileen Barker
London School of Economics

David G. Bromley
Virginia Commonwealth University

James T. Richardson
University of Nevada, Reno

Rodney Stark
University of Washington

Jim Beckford
University of Warwick

Karel Dobbelaere
Katholieke Universiteit Leuven

Roland Campiche
Université de Lausanne

Thomas Robbins
Rochester, Minnesota

Jeremy Gunn
Emory University, Atlanta

Pauline Côté
Université Laval, Québec

Liliane Voyé
Université Catholique de Louvain

George D. Chryssides
University of Wolverhampton

Timothy Miller
University of Kansas

Phillip Charles Lucas
Stetson University

Jane Williams-Hogan
Bryn Athyn College

Susan Palmer
Dawson College, Montréal

Milda Alisauskiene
New Religions Research and Information Centre, Vilnius

Rebecca Moore
San Diego State University

H. Newton Malony
Fuller Theological Seminary

Lorne Dawson
University of Waterloo, Waterloo (Ontario)

Michelene Pesantubbee
University of Iowa

Dallas A. Blanchard
University of West Florida, Pensacola

Stuart A. Wright
Lamar University

Scott Lowe
University of Wisconsin, Eau-Claire

Constance A. Jones
California Institute of Integral Studies, San Francisco

Richard Singelenberg
Utrecht, Olanda

Douglas E. Cowan
University of Missouri, Kansas City

Solveiga Krumina-Konkova
Latvijas Universitàte
Per informazioni e adesioni: CESNUR, fax 011-541905, E-mail [email protected]

 

Testo del Disegno di Legge approvato dalla Commissione Giustizia del Senato il 4 marzo 2004

4. Ddl 1777- Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale

Articolo 1
1. Dopo l’articolo 613 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 613-bis - (Manipolazione mentale). –. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque mediante tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione praticate con mezzi materiali o psicologici, pone taluno in uno stato di soggezione continuativa tale da escludere o da limitare grandemente la libertà di autodeterminazione è punito con la reclusione da due a sei anni.

Se il fatto è commesso nell'ambito di un gruppo che promuove o pratica attività finalizzate a creare o sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano, ovvero se il colpevole ha agito al fine di commettere un reato, le pene di cui al primo comma sono aumentate da un terzo alla metà."

 

 


 

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